IL RETTORE
  Visto il proprio decreto n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario  n. 138 alla  Gazzetta Ufficiale n. 273  del 22
novembre   1995  con   il   quale  e'   stato   emanato  lo   statuto
dell'Universita' di Padova;
  Visto,  in  particolare, l'art.  57,  quarto  comma, dello  statuto
dell'Universita';
  Vista la deliberazione del senato accademico allargato del 30 marzo
1998;
  Sentito il consiglio  di amministrazione nella seduta  del 31 marzo
1998;
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica n. 558 del 4 giugno 1998;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Padova  e' modificato
come appresso.
                            Articolo unico
  1. L'art. 3 e' soppresso e sostituito dal seguente:
 "Art. 3 (Didattica). -
  1.  L'Universita'   organizza,  coordina  e  svolge,   nelle  forme
stabilite  dal   regolamento  didattico   di  ateneo,   le  attivita'
necessarie per il conseguimento dei titoli di studio relativi a tutti
i  livelli  di  istruzione  universitaria  previsti  dall'ordinamento
universitario nazionale.
  2.  Nei limiti  delle risorse  disponibili, l'Universita'  promuove
altresi': iniziative  volte a consentire la  frequenza degli studenti
lavoratori anche  mediante insegnamenti a distanza;  corsi intensivi;
corsi di lingua  italiana per stranieri, anche  con la collaborazione
degli   studenti;  interscambio   di   studenti,   anche  in   ambito
internazionale.
  3. L'Universita',  inoltre, puo' promuovere e  organizzare corsi di
preparazione  all'esame  di  Stato per  l'abilitazione  all'esercizio
delle  varie  professioni e  ad  altri  concorsi pubblici,  corsi  di
perfezionamento  e   aggiornamento  professionale,   nonche'  servizi
rivolti agli  studenti per la  scelta della professione.  Puo' infine
promuovere ed  organizzare attivita'  culturali e  formative esterne,
ivi  comprese quelle  per  l'aggiornamento culturale  degli adulti  e
quelle per  la formazione permanente  e ricorrente. Per  tutte queste
attivita' l'Universita' puo' stipulare  convenzioni e contratti con i
soggetti pubblici e privati interessati.
  4. E' possibile provvedere alla  copertura degli insegnamenti di un
corso di studio  anche mediante contratti di diritto  privato a tempo
determinato deliberati  dai consigli  di facolta'.  Compiti didattici
integrativi deliberati  dal competente  consiglio di corso  di studio
possono essere assolti  da titolari di borsa  di studio postdottorato
e,  altresi',  da  dottorandi  che   abbiano  concluso  il  ciclo  di
frequenza.
  5.  E' garantita  al singolo  docente  la liberta'  di scegliere  i
contenuti  e i  metodi del  proprio insegnamento  nel rispetto  delle
esigenze di coerenza  con l'ordinamento degli studi e  in accordo con
la   programmazione  didattica   approvata   dai  competenti   organi
accademici.
  6.  Per assicurare  il diritto  degli studenti  all'apprendimento e
l'efficacia della didattica nell'Universita', il docente e' tenuto ad
osservare  in tutte  le proprie  prestazioni didattiche  le modalita'
organizzative   definite   dal   regolamento  didattico   di   ateneo
determinate dalle singole strutture competenti.
  7.  L'Universita'  verifica  la  correttezza della  gestione  e  la
produttivita' delle risorse destinate all'attivita' didattica.
  8.  Gli  studenti  partecipano  alla  valutazione  delle  attivita'
didattiche, secondo  modalita' indicate dal regolamento  didattico di
ateneo".
  Il presente decreto  entra in vigore con effetto  immediato e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Padova, 9 giugno 1998
                                               Il rettore: Marchesini