IL RETTORE Visto il proprio decreto n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995 con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' di Padova; Visto, in particolare, l'art. 57, quarto comma, dello statuto dell'Universita'; Vista la deliberazione del senato accademico allargato del 30 marzo 1998; Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 31 marzo 1998; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 558 del 4 giugno 1998; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova e' modificato come appresso. Articolo unico 1. L'art. 3 e' soppresso e sostituito dal seguente: "Art. 3 (Didattica). - 1. L'Universita' organizza, coordina e svolge, nelle forme stabilite dal regolamento didattico di ateneo, le attivita' necessarie per il conseguimento dei titoli di studio relativi a tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dall'ordinamento universitario nazionale. 2. Nei limiti delle risorse disponibili, l'Universita' promuove altresi': iniziative volte a consentire la frequenza degli studenti lavoratori anche mediante insegnamenti a distanza; corsi intensivi; corsi di lingua italiana per stranieri, anche con la collaborazione degli studenti; interscambio di studenti, anche in ambito internazionale. 3. L'Universita', inoltre, puo' promuovere e organizzare corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonche' servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Puo' infine promuovere ed organizzare attivita' culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente e ricorrente. Per tutte queste attivita' l'Universita' puo' stipulare convenzioni e contratti con i soggetti pubblici e privati interessati. 4. E' possibile provvedere alla copertura degli insegnamenti di un corso di studio anche mediante contratti di diritto privato a tempo determinato deliberati dai consigli di facolta'. Compiti didattici integrativi deliberati dal competente consiglio di corso di studio possono essere assolti da titolari di borsa di studio postdottorato e, altresi', da dottorandi che abbiano concluso il ciclo di frequenza. 5. E' garantita al singolo docente la liberta' di scegliere i contenuti e i metodi del proprio insegnamento nel rispetto delle esigenze di coerenza con l'ordinamento degli studi e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici. 6. Per assicurare il diritto degli studenti all'apprendimento e l'efficacia della didattica nell'Universita', il docente e' tenuto ad osservare in tutte le proprie prestazioni didattiche le modalita' organizzative definite dal regolamento didattico di ateneo determinate dalle singole strutture competenti. 7. L'Universita' verifica la correttezza della gestione e la produttivita' delle risorse destinate all'attivita' didattica. 8. Gli studenti partecipano alla valutazione delle attivita' didattiche, secondo modalita' indicate dal regolamento didattico di ateneo". Il presente decreto entra in vigore con effetto immediato e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Padova, 9 giugno 1998 Il rettore: Marchesini